Allegato "B" all'atto N. 28444/19365 di repertorio del notaio Giammatteo Rizzonelli

 

STATUTO DELLA 

"FONDAZIONE CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CAPRIOLO"

 

Art. 1 Denominazione

1.1 Per iniziativa del socio Fondatore Promotore "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL BASSO SEBINO - SOCIETA' COOPERATIVA" è costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CAPRIOLO".

1.2 Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli artt. 12 e ss. del codice civile.

 

Art. 2 Sede

2.1 La Fondazione ha sede in Capriolo (BS) in via Calepio, 8. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché nell'ambito territoriale della Provincia di Brescia.

 

ART. 3 Scopo

3.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, nell’ambito territoriale della Regione Lombardia, promuove iniziative di sostegno e promozione del benessere sociale e sanitario, e della crescita culturale, dell’istruzione e sportiva.

3.2 A tal fine la Fondazione:

- promuove la raccolta diretta e indiretta di fondi da erogare

– unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio – a favore di progetti ed iniziative di cui alle sopra indicate finalità;

  • promuove ed attua forme di collaborazione ed integrazione con progetti di altre organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, artistica, culturale e sociale della comunità;
  • promuove e sostiene la costruzione di una rete di collaborazione fra tutti i soggetti operanti nel territorio di competenza disponibili a realizzare iniziative conformi agli scopi statutari;
  • promuove una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità del territorio, anche attraverso ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici;
  • assiste coloro che intendono donare, operando per rimuovere gli ostacoli culturali, amministrativi, legali e fiscali alla diffusione di una cultura della donazione, offrendo anche la possibilità di costituire al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche, purché nei limiti delle proprie finalità statutarie.

 

ART. 4 Attività strumentali, accessorie e connesse

4.1 Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro:

  1. accettare donazioni e liberalità, stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione degli altri, l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, anche finanziaria, l’assunzione in concessione o comodato o la compravendita, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
  2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
  3. stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
  4. partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
  5. promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;
  6. erogare premi e borse di studio;
  7. svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d’interesse della Fondazione;
  8. svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;
  9. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
  10. sostenere economicamente gli enti e le associazioni che perseguono i medesimi scopi della Fondazione.

4.2 E' vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo.

 

ART. 5 Vigilanza

5.1 L’Autorità Competente vigila sull’attività della Fondazione ai sensi dell’art. 25 del Codice Civile.

 

ART. 6 Patrimonio

6.1 Il patrimonio della Fondazione è composto:

  • dal Fondo di Dotazione costituito dai conferimenti di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati in sede di atto costitutivo, ovvero, successivamente, dal Fondatore Promotore, dai Fondatori e dai Partecipanti;
  • dai beni che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
  • dalla parte di rendita non utilizzata che con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
  • dai contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio.

6.2 Il patrimonio dovrà essere investito in modo prudente con l'obiettivo della conservazione e del mantenimento della sostanziale integrità economica. Eventuali atti di dismissione di beni facenti parte del patrimonio sono soggetti a controllo dell’autorità amministrativa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

 

ART. 7 Fondo di gestione

7.1 Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

  • dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della

Fondazione medesima, salvo quanto previsto all’art. 6; - da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;

  • da eventuali contributi attribuiti dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;
  • da contributi del Fondatore Promotore, dei Fondatori e dei Partecipanti, senza espressa destinazione al patrimonio; - dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

7.2 Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

 

ART. 8 Esercizio finanziario

8.1 L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

8.2 Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo ed entro i centoventi giorni successivi il rendiconto economico e finanziario di quello decorso, entrambi predisposti dal Segretario Generale. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

8.3 Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell’art. 20 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

8.4 Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l’altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

8.5 Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

8.6 Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

8.7 Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell’attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.

8.8 E' vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili o di avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonchè di altri fondi e riserve durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

 

ART. 9 Membri della Fondazione

9.1 I membri della Fondazione si dividono in Fondatore Promotore, Fondatori e Partecipanti.

 

ART. 10 Fondatore Promotore

10.1 E' socio Fondatore Promotore la "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL BASSO SEBINO - SOCIETA' COOPERATIVA" che ha avviato la Fondazione e contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale. 10.2 Al socio Fondatore Promotore sono attribuiti i seguenti poteri:

- stabilire il numero dei membri del Consiglio di amministrazione di cui al successivo articolo 16, purché in numero dispari; - nominare i componenti del Consiglio di amministrazione ad esso riservati dallo Statuto ai sensi dell’articolo 16.

 

ART. 11 Fondatori

11.1 Possono divenire Fondatori, nominati tali con delibera del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione o anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi dell’art. 16 del presente Statuto.

 

ART. 12 Partecipanti

12.1 Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, nominati tali con delibera del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi:

  • mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione,
  • mediante la prestazione in favore della Fondazione di attività, anche professionale, di particolare rilievo
  • mediante l’attribuzione di beni materiali o immateriali.
    • La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione professionale è svolta.
    • Possono altresì ottenere la qualifica di Partecipanti, nella categoria di Partecipanti onorari, come tali esentati dall’obbligo della contribuzione annuale o pluriennale, nominati tali con delibera del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, svolgono o hanno svolto nel corso della loro vita attività affini agli scopi della Fondazione, o di particolare lustro, contribuendo, con la loro partecipazione, ad accrescerne il prestigio.
    • Non possono ottenere la qualifica di Partecipanti coloro i quali siano stati condannati per reati dolosi e, più in generale, abbiano assunto comportamenti contrari alle finalità della Fondazione.

 

ART. 13 Prerogative dei Partecipanti alla Fondazione

13.1 I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere alle attività per loro organizzate dalla Fondazione e comunque ai locali ed alle strutture funzionali della medesima.

 

ART. 14 Esclusione e recesso

14.1 Il Consiglio di Amministrazione decide l’esclusione di Fondatori e Partecipanti:

  1. per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
    • inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
    • condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
    • comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
  2. per dichiarazione di interdizione, inabilitazione, fallimento, sottoposizione a procedura concorsuale e/o condanna a una pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
  3. per condanna passata in giudicato di reati dolosi.

14.2 Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

  • estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
  • apertura di procedure di liquidazione;
  • fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

14.3 I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

 

ART. 15 Organi della Fondazione

15.1 Sono organi della Fondazione:

  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Presidente e Vicepresidente;
  • il Segretario Generale;
  • il Revisore Legale; - l'Assemblea.

 

ART. 16 Consiglio di Amministrazione

16.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di sette, fino ad un massimo di undici, stabiliti dal Fondatore Promotore ai sensi dell’art.10.

La sua composizione sarà la seguente:

  1. fino a otto membri nominati dal Fondatore Promotore;
  2. fino a tre membri nominati dall'Assemblea scelti tra i Partecipanti o i Fondatori.
    • I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni, salvo nell’ipotesi di perdita della qualifica di Partecipante. I mandati dei consiglieri indipendentemente dalla data del loro insediamento scadono contemporaneamente. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica fino allo spirare del termine degli altri.
    • Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare a maggioranza semplice provvede a:
  • deliberare il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
  • deliberare sull’accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull’acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente

Statuto;

  • individuare le aree di attività della Fondazione;
  • deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali;
  • nominare il Segretario Generale della Fondazione determinandone compiti, qualifica, durata e natura dell’incarico, nonché l'eventuale compenso;
  • eleggere, nel proprio seno, il Presidente della Fondazione ed un Vice-Presidente;
  • Accettare nella compagine i Fondatori o Partecipanti;
  • Escludere dalla compagine i Partecipanti;
  • conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
  • svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente

Statuto; con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei suoi membri provvede a:

  • determinare i criteri in base ai quali i soggetti di cui agli articoli 11 e 12 possono divenire Fondatori e Partecipanti e procedere alla relativa nomina;
  • deliberare le modifiche dello Statuto;
  • escludere dalla compagine i Fondatori
  • deliberare lo scioglimento dell’Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto.
    • Qualora ne ravvisi l’opportunità, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire un Comitato Esecutivo composto da tre membri tra cui il Presidente, cui delegare specifici compiti nell’ambito dell’ordinaria amministrazione.
    • I consiglieri di amministrazione svolgono il loro mandato gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute.

 

ART. 17 Convocazione e quorum

17.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

17.2 L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa.

17.3 Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Tanto in prima quanto in seconda convocazione la riunione è valida purché sia presente la maggioranza dei membri nominati dal Fondatore Promotore.

17.4 Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto.

17.5 Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l’omologo libro delle società per azioni.

 

ART. 18 Presidente

18.1 Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato tra i propri membri del Consiglio di Amministrazione stesso. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

18.2 Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice

Presidente. In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

18.3 In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

 

ART. 19 Segretario Generale

19.1 Il Segretario Generale è responsabile operativo della Fondazione. Egli, in particolare:

  • provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
  • dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.

19.2 Egli partecipa, senza diritto di voto se non è consigliere, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

 

ART. 20 Revisore Legale

20.1 Il Revisore Legale è scelto e nominato dall'Assemblea tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali.

20.2 Il Revisore, organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.  Egli partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. 20.3 Il Revisore resta in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato.

20.4 Il Revisore Legale presta la sua opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute.

20.5 Limitatamente al mandato iniziale della fondazione, il Revisore Legale è nominato dal Fondatore promotore.

 

ART. 21 Assemblea

21.1 L’Assemblea è composta dal Fondatore Promotore, dai Fondatori e dai Partecipanti in regola con i versamenti.

21.2 L’Assemblea ha le seguenti competenze:

  • nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione ad essa riservati dallo Statuto ai sensi dell’art.16;
  • nominare il Revisore Legale;
  • esprimere al Consiglio di Amministrazione pareri non vincolanti in merito al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo; - esprimere pareri su ogni argomento sottopostole dal Consiglio di Amministrazione;
  • deliberare su quant’altro ad essa demandato dal presente Statuto o dal Consiglio di Amministrazione.
    • L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno ed è convocata dal Consiglio di Amministrazione ovvero su richiesta di almeno un quarto dei Fondatori e dei Partecipanti.
    • L'assemblea è convocata presso la sede della Fondazione o in altro luogo indicato, purché in territorio lombardo, mediante avviso di convocazione affisso presso la sede della Fondazione. L’avviso verrà inoltre inviato ai soci a mezzo lettera semplice ovvero di comunicazione a mezzo posta elettronica ai recapiti espressamente indicati dai singoli Soci all’atto dell’adesione alla Fondazione e che gli stessi dovranno aver cura di mantenere aggiornati. 
    • La convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo prescelto per l’adunanza, e deve essere esposta ed inviata almeno quindici giorni prima della riunione. Il luogo dell’adunanza dovrà essere nella regione di Lombardia.
    • L’Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in prima convocazione e con i soci presenti in seconda convocazione. L’assemblea delibera a maggioranza semplice.
    • L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente ovvero, in caso di impedimento anche di questi, da un consigliere a ciò delegato dal consiglio .
    • Tutti i Fondatori e Partecipanti hanno diritto di partecipare all’Assemblea ed a ciascuno di essi spetta il diritto di un voto.

 

ART. 22 Scioglimento della Fondazione e devoluzione dei beni

22.1 Nel caso in cui gli scopi della Fondazione non possano più essere raggiunti, il Consiglio di Amministrazione delibera, secondo quanto previsto dell’articolo 16.3, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio ad altro ente o Fondazione, purché ONLUS, che persegua gli stessi scopi o scopi similari.

ART. 23 Clausola di rinvio

23.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato.

F.to LANZA Vittorino

Dottor Giammatteo RIZZONELLI Notaio